Codice Deontologico

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE S.P.I.D.

Capo I – Principi generali

Articolo1 La S.P.I.D. (Società Professionale Italiana Drammaterapia) – d’ora in avanti denominata SPID – nel rispetto della legge n. 4 del 2013 e ai sensi dell’art. 27 bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, adotta il presente Codice Deontologico e di Condotta Professionale che subentra al precedente Codice etico di cui si era dotata nel momento della sua costituzione e che definisce e rende noto pubblicamente il comportamento professionale e gli obblighi del/della drammaterapeuta (DRT) SPID e del/della teatroterapeuta (TRT) SPID. Le norme del presente codice sono vincolanti per tutti gli iscritti SPID. Il/la DRT/TRT SPID è tenuto/a alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalle relative responsabilità e sanzioni disciplinari. Il/la DRT/TRT SPID deve avere conoscenza dei requisiti e dei diritti legali per svolgere la pratica privata in relazione alle altre figure professionali regolamentate così come dei diritti e degli obblighi dei terapisti, dei medici, degli psicologi, degli psicoterapeuti e/o altre figure professionali riconosciute afferenti ai medesimi campi applicativi. Il soggetto responsabile del presente Codice Deontologico e di condotta professionale, quale legale rappresentante, è il Presidente della SPID.

Articolo 2 Gli obblighi etici definiti negli articoli sotto esposti sono regole di condotta che governano sia il/la DRT/TRT SPID che la professione, allo scopo di tutelare l’utenza, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana. Il codice di condotta garantisce gli standard professionali e promuove l’integrità etica del singolo professionista. L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice e ogni azione o omissione comunque contraria, al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dall’art. 14 dello Statuto. L’organismo incaricato del controllo della sua applicazione è la Commissione Etica affiancata dal Collegio dei Probiviri che, a seconda della gravità dei fatti, può comminare sanzioni come la censura scritta, la sospensione dei diritti sociali fino ad un anno, la decadenza da cariche sociali (che deve essere ratificata dall’assemblea) e l’espulsione.

Articolo 3 Questa associazione definisce la Drammaterapia come “una Arte Terapia basata sulle arti drammatiche ed il teatro, orientata a promuovere le risorse creative, l’integrazione emotiva, cognitiva, relazionale e corporea, la maturità affettiva e psicosociale e migliorare la qualità della vita delle persone. La sua specificità risiede nell’uso intenzionale e sistematico delle qualità trasformative del dramma – e del processo creativo da esso attivato – finalizzate alla positiva evoluzione della persona e al raggiungimento di uno stato di benessere” (art. 3 dello Statuto).

Articolo 4 Il/la DRT/TRT SPID pratica autonomamente solo dopo aver completato l’iter formativo teorico e pratico riconosciuto dalla SPID – in applicazione della Legge 4/2013, della Norma UNI 11592 del 14 ottobre 2015 e dagli standard europei – e si attiene al livello di formazione e di esperienza raggiunto. Operare in ambito clinico è consentito attualmente, con riferimento alle normative vigenti, ai DRT/TRT SPID che possiedano una qualificazione professionale di base in questo settore o comunque ai DRT/TRT SPID che operino all’interno di un’equipe multidisciplinare (medico-psico-pedagogica). L’associazione riconosce l’esercizio della pratica privata al/alla DRT/TRT SPID solo dopo il conseguimento di una formazione che rispetti gli standard che regolano il profilo professionale definito da questa associazione e l’iscrizione definitiva al relativo elenco professionale. Il/la DRT/TRT SPID non può usare il titolo di DRT/TRT o di membro riconosciuto della SPID senza aver ricevuto l’appropriata certificazione dell’avvenuto riconoscimento da parte dell’associazione. L’uso inappropriato della sigla di “DRT-SPID” o “TRT-SPID” o di eventuali sue varianti, che si presti a sviare il pubblico, risulta contrario all’etica.

Articolo 5 Il/la DRT/TRT SPID presenta in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Il/la DRT/TRT SPID salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche nonché della loro utilizzazione, ed è perciò responsabile della loro applicazione e uso e dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Articolo 6 Il/la DRT/TRT SPID è tenuto/a a mantenere un livello adeguato di competenza professionale, curando l’aggiornamento e la formazione permanente così come previsto dalla L. 4/2013, art. 2 comma 3 e dal Regolamento SPID. Utilizza pertanto solo metodiche, tecniche e strumenti di DRT/TRT sulle quali è adeguatamente formato/a, riconoscendo i limiti della propria competenza, e non suscitando aspettative infondate.

Articolo 7 Il/la DRT/TRT SPID non accetta condizioni di lavoro che compromettano il rispetto delle norme del presente codice. Si adopera per il rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo o la natura del suo rapporto di lavoro.

Articolo 8 Nella sua attività di ricerca il/la DRT/TRT SPID è tenuto/a ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti e a richiedere il previo consenso e l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti attraverso la compilazione e la sottoscrizione da parte del soggetto del Contratto professionale per intervento di DRT, del Consenso informato e autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, della Liberatoria per utilizzo immagini e video. Per i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso o la loro autorizzazione, gli appositi modelli predisposti per i soggetti di minore età devono essere sottoscritti da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela.

Articolo 9 Nel comunicare i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie ricerche al/alla DRT/TRT SPID si vieta di presentare dati inventati, falsificati o distorti in tutto o in parte; Il/la DRT/TRT SPID non esprime valutazioni e giudizi professionali che non siano fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile. Nelle dichiarazioni pubbliche evita di dar luogo a mistificazioni e travisamenti attraverso il sensazionalismo, l’esagerazione e la superficialità.

Articolo 10 Il/la DRT/TRT SPID contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dall’art.4 del presente codice e non avalla con il proprio titolo attività ingannevoli. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la propria autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.


Capo II – Rapporti con l’utenza e la committenza.

Articolo 11 Il/la DRT/TRT SPID, nell’esercizio della sua professione, contraddistingue la propria attività con l’espresso riferimento agli estremi della legge n. 4 del 2013. L’inadempimento rientra tra le pratiche professionali scorrette, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo. Il/la DRT/TRT SPID informa l’utente o i committenti delle prestazioni professionali che la SPID promuove – ai sensi dell’art. 27-ter. del codice del consumo – forme di garanzia a tutela del consumatore attraverso uno sportello di riferimento presso cui rivolgersi per ottenere informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti nonché in caso di contenzioso tra professionista e utente.

Articolo 12 Il/la DRT/TRT SPID informa l’utente e la committenza che tutti gli elementi informativi che possono essere di sua utilità, sono pubblicati nel sito web dell’Associazione www.spid-drammaterapia.it – secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.

Articolo 13 Il/la DRT/TRT SPID rispetta e tutela la dignità e il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base all’estrazione sociale, al sesso di appartenenza, all’orientamento sessuale, all’etnia, alla religione, alla nazionalità, alla disabilità e allo stato socio-economico. In tutti i casi in cui il destinatario e il committente dell’intervento di sostegno non coincidano, il/la DRT/TRT SPID tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento.

Articolo 14 Il/la DRT/TRT SPID è strettamente tenuto/a al segreto professionale. Pertanto, non rivela notizie fatti o informazioni appresi in ragione del suo rapporto professionale; si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto/a a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale, a meno che non sussista il valido e dimostrabile consenso dell’utente o di chi su di lui esercita autorità tutoria. Nel caso di obbligo di relazione, il/la DRT/TRT SPID limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, al fine di non recare danno all’utente, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporta grave pericolo per la vita e la salute psicofisica di terzi; nei casi di collaborazione con altri professionisti parimenti tenuti al segreto professionale, il/la DRT/TRT SPID può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in rapporto al tipo di
collaborazione. Il Il/la DRT/TRT SPID redige relazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare l’anonimato degli utenti.

Articolo 15 La segretezza delle comunicazioni dell’utente deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardi il rapporto professionale. Il/la DRT/TRT SPID deve provvedere perché, in caso di suo impedimento, tale protezione venga assicurata.

Articolo 16 Nel caso di sedute di Drammaterapia/Teatroterapia di gruppo, il/la DRT/TRT SPID è tenuto/a a invitare con fermezza i propri utenti ad attenersi al segreto relativamente alla composizione del gruppo e a quanto avviene nelle sedute stesse.

Articolo 17 Il/la DRT/TRT SPID che presta la sua opera professionale in contesti di selezione, valutazione di colleghi, di altre figure professionali o di studenti, è tenuto/a a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 18 Il/la DRT/TRT SPID opera in accordo con le procedure e gli orientamenti del trattamento stabiliti dalla struttura con cui ha scelto di operare, purché non in contrasto con il presente codice, e aderisce all’accordo contrattuale.

Articolo 19 Il/la DRT/TRT SPID si vieta qualsiasi condotta atta a nuocere alle persone di cui si occupa professionalmente e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.

Articolo 20 Nell’ambito del proprio lavoro il/la DRT/TRT SPID può fare ricorso al contatto fisico con i propri utenti limitatamente alle finalità dell’intervento, esclusivamente nei modi e nei tempi da esso resi necessari, comunque nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona. Nei trattamenti di gruppo si fa garante di analogo rispetto reciproco tra i partecipanti.

Articolo 21 Il/la DRT/TRT SPID fornisce nella fase iniziale del rapporto professionale all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e gli scopi delle stesse, nonché circa il grado degli eventuali limiti di riservatezza (art.13 e 14) del presente codice, facendo sottoscrivere il Contratto professionale intervento DRT/TRT.

Articolo 22 Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito nella fase iniziale del rapporto professionale.

Articolo 23 Al/alla DRT/TRT SPID si vieta l’uso improprio degli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, il/la DRT/TRT SPID è tenuto/a a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica del soggetto.

Articolo 24 Il/la DRT/TRT SPID riconosce che i propri problemi personali possono interferire con l’efficacia delle sue prestazioni professionali e si astiene pertanto dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività nel caso in cui sia consapevole di problemi che possano rendere inadeguate le prestazioni medesime o arrecare danno alle persone a cui sono rivolte.

Articolo 25 Il/la DRT/TRT SPID è tenuto/a a interrompere il rapporto professionale quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dal percorso e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento dello stesso; previa adeguata valutazione, fornisce al paziente le informazioni necessarie per ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 26 L’erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la tutela o la patria potestà, fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente. Nell’ipotesi che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, il/la DRT/TRT SPID ravvisi come indispensabile un intervento professionale in relazione a gravi rischi per la salute e lo sviluppo psicofisico del/della minore o dell’interdetto/a, è tenuto/a a segnalare il caso all’autorità tutoria competente.

Articolo 27 Il/la DRT/TRT SPID non effettua interventi rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale e si astiene dall’instaurarle nel corso del rapporto professionale, pena l’immediata cessazione del rapporto stesso. Il/la DRT/TRT SPID non sfrutta in alcun modo la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione, di tirocinanti e di studenti per fini estranei al rapporto professionale. Si astiene da qualsiasi attività con i propri pazienti estranea alla specificità del rapporto professionale, che possa in qualsiasi modo produrre per lui/lei vantaggi, diretti o indiretti, di carattere patrimoniale o non patrimoniale.

 

Capo III – Rapporti con i colleghi.

Articolo 28 I rapporti fra i/le DRT/TRT SPID devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della solidarietà. Il/la DRT/TRT SPID si impegna a sostenere i propri colleghi nella difesa dell’autonomia professionale, nonché dei principi deontologici.

Articolo 29 Il/la DRT/TRT SPID si ritiene impegnato/a a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale.

Articolo 30 Nel presentare i risultati delle proprie conoscenze e delle proprie ricerche Il/la DRT/TRT SPID deve evitare di attribuire a sé contributi che provengano da colleghi/e o comunque da altre fonti.

Articolo31 Il/la DRT/TRT SPID si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi/e, relativi alla loro formazione, alla loro competenza e ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali o comunque lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce colpa particolarmente grave se tali giudizi negativi sono volti a sottrarre clientela ai colleghi/e. Qualora ravvisi significative carenze nella competenza dei colleghi/e, ovvero casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per i pazienti o per il decoro della professione, il/la DRT/TRT SPID è tenuto/a a darne tempestiva comunicazione alla Commissione Etica della SPID.

Articolo 32 Il/la DRT/TRT SPID invia gli utenti a colleghi/e ovvero ad altri professionisti/e tenendo conto della competenza di questi ad operare nell’ambito professionale richiesto dalla domanda dell’utente.

Articolo 33 Il/la DRT/TRT SPID si astiene da rilasciare dichiarazioni false o ingannevoli concernenti la propria formazione, la propria competenza, nonché i risultati conseguiti con i propri interventi professionali.

Articolo 34 Il/la DRT/TRT SPID impronta la pubblicizzazione della propria attività alla massima correttezza informativa, astenendosi da iniziative meramente reclamistiche finalizzate alla cooptazione della clientela.

Capo IV – Norme di attuazione

Articolo 35 È istituito presso la Commissione Etica della SPID l’osservatorio permanente sul Codice Deontologico e di condotta professionale della SPID, con il compito di raccogliere ogni materiale utile a formulare eventuali proposte ai fini della revisione periodica dello stesso ai sensi dell’art.27 bis del codice del consumo.

Articolo 36 Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice Deontologico e di Condotta professionale si fa riferimento al senso di responsabilità e all’etica personale del/della singolo/a DRT/TRT SPID e, comunque, al rispetto delle normative vigenti nel nostro paese.

Approvato in Assemblea straordinaria S.P.I.D in data 6 settembre 2026